Thursday, October 30, 2008

Commentiamo insieme?

DAL DECRETO LEGGE GELMINI.

Gli articoli sono estrapolati nella loro interezza senza manipolazioni, tagli, omissioni con un banale copia e incolla. La versione per intero è facilmente rintracciabile on line.

Articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione)

1.    A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

IL MINISTRO GELMINI SCONOSCE CHE A SCUOLA NON SI’ E’ MAI SMESSO DI INSEGNARE LA COSTITUZIONE. ANZI, NEL SUO DECRETO NON PARLA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE, DELL’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’, DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DELL’EDUCAZIONE STRADALE CHE PRIMA DI QUESTA COSIDDETTA RIFORMA SONO SEMPRE STATE OGGETTO DI STUDIO INSIEME CON L’EDUCAZIONE CIVICA. SI CHIAMAVA EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE ED ERA MOLTO DI PIU’ DI QUEL CHE PROPONE IL MINISTRO. L’INTELLIGENTE EMENDAMENTO (1-BIS) SI PREOCCUPA PERO’ CHE SI STUDI ALLE ELEMENTARI E ALLE MEDIE ANCHE LO STATUTO DELLE REGIONI. AZZ’!!! CHE GENI QUESTI BAMBINI!!!

Articolo 3 (Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)

 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

E LA FANTOMATICA SEVERITA’ DELLA SCUOLA DELLA GELMINI DOV’E’ FINITA? QUESTO EMENDAMENTO E’ SEGNALE CHE DELLA SEVERITA’ AL GOVERNO IMPORTA DAVVERO POCO. SONO I TAGLI IL VERO MOTORE DI QUESTA FINTA RIFORMA.

Articolo 4 (Insegnante unico nella scuola primaria)

1.    Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

IL MINISTRO GELMINI CONOSCE LA DIFFERENZA TRA TEMPO PIENO E TEMPO SCUOLA? COME SI FA A MENTIRE SPUDORATAMENTE SULLA ELIMINAZIONE DEL TEMPO PIENO AVENDO RIDOTTO LE ATTUALI 30/36 ORE SETTIMANALI A VENTIQUATTRO? LA MATEMATICA NON E’ UN’OPINIONE. SEI GIORNI A SETTIMANA PER QUATTRO ORE AL GIORNO FA VENTIQUATTRO. SE ENTRI ALLE 8.30 ESCI ALLE 12.30. NON CI SON DISCORSI CHE TENGANO. “QUALCUNO” HA SOLLEVATO IL PROBLEMA ED ECCO L’EMENDAMENTO:

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TRADUZIONE PER I POVERACCI CHE FATICANO A FARSI STRADA NEL BUROCRATESE (MA NON ERA QUESTO GOVERNO CHE VOLEVA LA TRASPARENZA DEL LINGUAGGIO LEGISLATIVO?): LO STATO NON DA’ UN CENT. PROVVEDANO LE SCUOLE. MA LE SCUOLE ITALIANE NON HANNO NEMMENO I SOLDI PER LA CARTA IGIENICA, DA DOVE DOVREBBERO ATTINGERE EVENTUALI FONDI PER ALLUNGARE IL TEMPO SCUOLA E FARLO DIVENTARE TEMPO PIENO?

Articolo 7 bis (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)

 5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.

AH AH AH AH AH AH. ALMENO CENTO DICONO!!! SECONDO LE ULTIME CLASSIFICAZIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA SUL DATO DEL 45% DEL TERRITORIO NAZIONALE, SU CUI INCIDE IL 40% DELLA POPOLAZIONE, INSERITO NELLE ZONE CLASSIFICATE SISMICHE NEL 1996 (!!!) SI E’ DOVUTO INTERVENIRE CON L’ORDINANZA PCM 3519 DELL’APRILE 2006 AFFINCHE’ VENISSE AGGIORNATO L’ELENCO DELLE ZONE SISMICHE SUDDETTE, POICHE’ RISULTAVA NON CORRISPONDENTE ALLA REALTA’ SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI DELL’ULTIMO DECENNIO.
 OVVERO SE PRIMA ERA SOLO IL 45% DEL TERRITORIO ITALIANO A ESSERE CONSIDERATO A RISCHIO SISMICO… NEL 2008 QUANT’E’ DIVENTATO? E QUANTE SCUOLE INSISTERANNO IN QUESTE ZONE?  CENTO SCUOLE BISOGNOSE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SONO CONCENTRATE SOLO NELLA PROVINCIA DI MESSINA.
GLI ARTICOLI BIS SONO GLI EMENDAMENTI, COME IN QUEST’ULTIMO CASO. CURIOSITA’: IL MINISTRO NEL TESTO PRESENTATO ALLE CAMERE PRIMA DEGLI EMENDAMENTI AVEVA OMESSO LA VOCE RELATIVA ALLA SICUREZZA DELLE SCUOLE… NO COMMENT

Posted by scirocconellostretto in 17:48:13
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